 
        
    
    
        Deliberazione del Decurionato del 7.5.1820 pag. 14 fol.17
    
    
        Condizioni di affitto demani e Riattazione prigioni 
    
    
        
    
        Regno delle Due Sicilie
    
        Provincia della Calabria Citeriore
    
        Comune di Sammarco
    
        Oggetti compresi
        1° Condizioni sopra diversi nuovi affitti da subasta
        2° Simili per la riattazione delle prigioni.
    
    
        Oggi lì sette (7) del mese di Maggio milleottocentoventi (1820) Nel Comune
        di Sammarco, e nel luogo destinato alle Sessioni Decurionali.
    
        Riunito il Decurionato della suddetta Comune, regolarmente convocato dal Sindaco,
        perchè corrente la prima Domenica del Mese, composto da' Signori Michele
        Valentoni, Giuseppe Candela, Pietro de Marco, Antonio Seta, Filippo Tallarico, e
        Gaetano Rinaldi.
    
        Il Sindaco Sig. Giovanni Selvaggi, che ha preseduto la Sessione, avendo dato lettura
        degli oggetti, che devono trattarsi, il Decurionato è venuto a prendere le
        seguenti determinazioni.
    
        Art.1° Esaminato il contenuto dell'articolo 233 della Legge 12 Dicembre 1816,
        relativa alle condizioni che debbono precedere gli affitti delle rendite comunali,
        il Decurionato considerando di doversi provocare i seguenti nuovi affitti, cioè
    
        
            Maiolongo dell'estensione di tomolate centodiciotto tra seminatorio, e pascolo,
            rendita in fondiaria docati ottanta
        
            Molara di tomolate venticinque come sopra, rendita in fondiaria docati tre, e carlini
            quattro.
        
            Piparo di tomolate venticinque seminatorie, rendita in fondiaria docati ventuno,
            e carlini quattro
        
            Valle del Sorvo di tomolate cinquantasette, querceto, rendita come sopra docati
            ventidue ed un Carlino
        
            Mortilleto di tomolate ventitre seminatorie, rendita in fondiaria docati nove
        
            Valle Guzzolini di tomolate centosessanta tra seminatorio e pascolo, rendita come
            sopra docati quarantanove
        
            Cacce di tomolate centosessantasei, e cinque ottavi, tra seminatorio e boscoso,
            rendita come sopra docati cinquantasei
        
            Serramaddamma di tomolate cento come sopra, rendita in fondiaria ducati diciannove
        
            Valle della Vecchia di tomolate trentacinque come sopra, rendita in fondiaria docati
            sedici, e carlini cinque
        
            Manca della Castagna di tomolate cento, come sopra, rendita docati quarantatre
        
            Stamile e Manca de' Preti di tomolate cento, come sopra, rendita docati settantadue,
            e carlini cinque
        
            Mancino di tomolate quaranta boscose, rendita come sopra docati dodici, e grana
            settandadue
        
            Sant'Agata di tomolate sessantotto tra seminatorio, e boscoco, rendita come sopra
            ducati sei
        
            Prato di tomolate duecentododici tra querceto, e seminatorio, rendita come sopra
            ducati settantasette
        
            Lombardo di tomolate ventiquattro, e tre ottavi seminatorio, rendita come sopra
            ducati ventiquattro
        
            Camposerino del Marchese, del Tesorerato, e del Cantarato, di tomolate ottantatre
            e quattr'ottavi, seminatorio irrigabile, rendita in fondiaria docati
        
        
            e Montagna di tomolate ottomila, e sessanta, coverta di Faggi, Cerri, e Castagne,
            rendita come sopra ducati trecentodieci.
     
    
        È divenuto a proporre sopra tal'affitti le condizioni che seguono.
    
        
            1° Non dovranno durare più di quattro anni, con entrar in possesso i
            Fittajuoli al primo Gennaio milleottocentoventuno
        
            2° Di eseguire i pagamenti in dodicesimi
        
            3° Di addire il fondo a semina, e pascolo solamente
        
            4° Di restituire il fondo in fine dell'affitto della maniera si trova descritto
            nello Stato annesso agli atti e dal fittuario seguito
        
            5° Di coltivarlo come i regolamenti principali di agricoltura, e l'uso patrio
            prescrivono
        
            6° Di non commettere tagli, o devastazioni sotto le pene prescritte dalla Legge
        
            7° Sopportare tutte le spese di aggiudicazione e di registro
        
            8° Di dare la cauzione solidaria, coll'ippoteca de' fondi liberi
        
            9° Di conformarsi a tutte le clausole, condizioni, contenute nel Regolamento
            del Sig. Intendente della Provincia de' 2 luglio 1814 iscritto nel Giornale n°
            114.
        
        
            10° Di sottomettersi all'arresto personale.
        
            11° Di dover il conduttore rinunciare a qualunque escomputo per causa ordinaria,
            straordinaria, ed impreveduta
     
    
        Art. 2° Avendo il Sindaco fatto conoscere di doversi colla possibile sollecitudine
        riattare le Prigioni Circondariali site in questo Comune, perchè rese insuscettibili
        a ricevere, e contenere con sicurtà i delinquenti; e fattane all'uopo seguire
        la perizia, approvata dal Signor Intendente sotto il dì 26 Marzo per quindi
        aggiudicarsi l'appalto al ribasso di un tal lavoro; il Decurionato, a termini della
        precitata Legge de' 12 Dicembre 1816, è divenuto a proporre sull'appalto
        menzionato le seguenti condizioni:
    
        
            1° La riattazione dovrà eseguirsi scrupolosamente nella conformità
            della cennata perizia, e compirsi fra lo giro di tre mesi, a contare dopo l'approvazione
            ricevuta dal Sig. Intendente sulle subaste, che subito si farà ostensiva
            all'aggiudicatario
        
            2° L'ammmontare della spesa non potrà oltrepassare li ducati centouno
            (101) giusta la divisata perizia; e della somma che resterà in ultima subasta
            se ne pagherà all'Offerente una metà nel rpincipio del travaglio,
            e l'altra metà dopo terminato, e riconosciuto da due Periti, uno nominato
            dal Sindaco, e l'altro dall'aggiudicatario, che il lavoro sia eseguito giusta la
            suddetta perizia
        
            3° Tutte le spese di aggiudicazione sono a carico dell'aggiudicatario, non
            escluso il registro
        
            4° L'aggiudicazione sarà definitiva, e certa, se non dopo l'approvazione
            del Sig. Intendente
        
            5° L'aggiudicatario dovrà dare cauzione per la sussistenza del lavoro
            durante un sessennio, ad eccezione de' casi meri fortuiti in questo frattempo
        
            Non essendovi altri oggetti a discutersi nella sessione di questo giorno, dopo di
            essersi data lettura dal Segretario del presente Processo verbale, lo stesso è
            stato sottoscritto.
        
        
            Fatto in Sammarco il giorno, mese, ed anno come sopra.
        
        
            N.B.[a margine]
        
        Firmato G.Selvaggi Sind[ac]°, Michele Valentoni D.e, G.Candela D.ne, Pietro
        de Marco D.ne, Antonio Seta D.e, Filippo Talarico D.e, Gaetano Rinaldi dec[urio]
ne
        Segretario
    
 
    
    
        ELENCO DELIBERAZIONI
    
    
        REGISTRO DECURIONATO 1819-1944
    
        A cura di Paolo Chiaselotti