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Questa pagina fa parte del sito "L'Ottocento dietro l'angolo"  (http://www.sanmarcoargentano.it/ottocento/index.htm) di Paolo Chiaselotti

Appendice alla Deliberazione di Consiglio n.30/3 del 21.11.1871

"Dichiarazione di voto contrario di Cristofaro Raffaele"

Il Consigliere S.r Raffaele Cristofaro constatando il proprio voto a norma dell'articolo 125 della legge (ripetuto) della legge 20 marzo 1865 dichiara di aver votato per l'autorizzazione al Sindaco di stare in Giudizio poicche il Consiglio non poteva ne doveva allontanarsi dal deliberare sulla proposta fatta dal Presidente, imperocche se la Prefettura per presa modestia avea ritenuto nullo il deliberato del 13 8bre ultimo eccependo la violazione degli articoli 136 e 122 della legge 20 marzo 1865 ed articolo 43 del Regolamento 8 Giugno 1865 senza tener conto della grave violazione dell'articolo 213 e 214 della citata legge, non senza accennare alla grave lesione degli interessi del Comune, il Consiglio non poteva nuovamente riformare il deliberato che tanto per la forma, che per la sostanza, e nullo in diritto e in fatti. Per vero i Consiglieri Comunali non possono esercitare la loro autonomia nè gl'interessi dei Comuni imperocchè se in loro e il diritto di garantire gl'interessi del Comune, non e in esso quello di barattarli: ma senza entrare nel merito della quistione sul se il Comune possa o non possa naufragare in un Giudizio, non può mettersi in dubio che il Consiglio e caduto sul Bissidenno [la parola ha tre lievi trattini di sottolineatura; certamente si tratta della locuzione latina BIS IN IDEM come si evince dal successivo avverbio 'novellamente '  ] deliberando novellamente sulla proposta del Presidente e contro quella contenuta nel decreto di annullamento, imperciocche se la Regia Prefettura con modestia tutta propria annullava quel deliberato per il solo motivo previsto dall'articolo 43 del Regolamento ed a voluto coprire col mantello della cortesia le altre irregolarità in cui si è incorso, non supponendo del pari che se nel Decreto di annullamento la Prefettura ordinò la convocazione del Consiglio per nuovamente deliberare sull' medesimo oggetto, non voleva dire che si fosse o pur no riconfermata la proposta conciliazione. L'osservande conchiude perciò con pregare il Consiglio di Prefettura di voler dichiarare nulla la presente delibera perchè presa in contrassegna alla proposta fatta dal Presidente deliberando sopra un'oggetto estraneo a quello per cui il Consiglio veniva convocato, e dichiarare decaduto il Consiglio dal diritto di autorizzare il Sindaco a stare in Giudizio, perlocché l'autorità tutoria a norma di legge ve l'autorizzi."

Note

La dichiarazione di voto si riferisce alla decisione del Consiglio di accettare la conciliazione con gli appaltaltori del dazio, Picarelli Gaetano (figlio del segretario comunale, la cui presenza alla stesura dell'atto fu motivo di annullamento della delibera), Longobucco Salvatore e Rinaldi Pietro.

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a cura di Paolo Chiaselotti