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Questa pagina fa parte del sito "L'Ottocento dietro l'angolo"  (http://www.sanmarcoargentano.it/ottocento/index.htm) di Paolo Chiaselotti

Deliberazione del Decurionato pag. 65 del 2.3.1823

"Regolamento di Polizia urbana e rurale"

Regno delle Due Sicilie

Provincia della Calabria Citeriore Intendenza della Calabria Citra

Comune di Sammarco

Oggi lì due (2) del mese di Marzo, anno milleottocentoventitre (1823) Nel Comune di Sammarco, e nel luogo destinato alle Sessioni Decurionali.

Riunito il Decurionato della suddetta Comune, regolarmente convocato dal Sindaco, perchè corrente la prima Domenica del mese, e composto da' Signori D.Giuseppe Fera, D.Gaetano Fazzari, D.Nicola Campagna, D.Giuseppe Candela, D.Antonio Seta, e D.Gaetano Rinaldi.

Il Sindaco Sig. D.Michele Valentoni, che ha presieduto la sessione, avendo dato lettura dell'oggetto, che deve trattarsi, il Decurionato è venuto a prendere la seguente determinazione.

Articolo 1° Il Decurionato a proposta del Sindaco, e coll'intervento del primo Eletto Sig. D.Bernardo la Regina, in esecuzione dell'articolo 279 della Legge de' 12 Xbre (dicembre) 1816, all'unanimità è venuto a deliberare su i Regolamenti locali necessarj per la Polizia urbana, e rurale, nella maniera che siegue.

1°   Resta proibita ogni vendita di commestibile, e vieppiù del Pesce nelle Case de' Privati, sotto la multa di Carlini quindici, tanto contro i venditori che i Proprietari delle Case.
2°   La stessa suddetta multa resta comminata contro coloro, che ardiscono scartare i Pesci, o d'intromettersi nel cancello ove si vendono, prendere a forza la Carne, od altri commestibili ne' luoghi pubblici, o che pretendono essere serviti in preferenza degli altri.
3°   I Venditori, Tavernari, e Macellari devono servirsi de' giusti pesi, e misure, e sottomettersi all'Assisa, sotto la multa di Carlini venti.
4°   Il Pane, che si vende deve essere ben cotto, di buona qualità, e del peso secondo la tariffa, che andrà a farsi dopo lo Scandaglio, sotto la multa di carlini venti, tanto contro le Panettrici, che contro i venditori.
5°   È proibito agli Ortolani di vendere verdure a' Forastieri pria di provvedere la pubblica Piazza di questo Comune, sotto la multa di carlini cinque.
6°   Tutte le Taverne, e Cantine debbono star aperte in tempo di Festa sino a due ore pria del mezzo dì, e riaprirsi alle ore ventidue, continuando sino alle ventiquattro le sole Cantine, e sino alle due della notte le Taverne per commodo de' Forastieri, che possono accedervi in tal'ore. Le cantine poi in tutti i giorni feriali debbono chiudersi alle ore ventiquattro, e le Taverne alle ore due della notte come sopra, sotto la multa di carlini dodici.
7°   Saranno sottoposati alla multa di Carlini tre coloro che buttano immondezze dentro l'Abitato, e non puliscono le Strade, che corrispondono alle loro Corte, Finestre, e Logge.
8°   I Padroni de' Cani rabbiosi debbono uccidere i medesimi, subito che li conosceranno arrabbiati, sotto la multa di ducati sei e tre giorni di prigionia. La multa poi di Carlini trenta e giorni due di prigionia è applicata a coloro che che vedranno Cani rabiosi, e non useranno tutti i mezzi possibili per la loro distruzione.
9°    I Padroni di Cani Corsi debbono tenere i medesimi incatenati, senza permetterli di andar vagando, sotto la multa di Carlini Venti.
10°  È proibito a Mastri Conciatori di pelle, o altra persona che sia, di tenere dentro l'abitato i Calcinari, sotto la multa di Docati sei, e giorni tre di prigionia.
11°  Chiunque aprirà in tempo di notte uno, o più Canali della Fontana denominata SantoMarco, per servirsi dell'acqua fuori dall'uso da bere, sarà soggetto alla multa di carlini trenta, e giorni due di prigionia.
12°  Chiunque si porterà nella succennata Fontana od in altre a prendere dell'acqua, non debba stagliare o sia preferirsi a coloro, che per lo stesso oggetto pria vi sono arrivati, sotto la multa di Carlini sei.
13°  È proibito a Chiunque di fare scavi vicino le pubbliche strade, o di restringere in qualsivoglia modo le stesse, sotto la multa di carlini trenta, oltre della rifazione del danno.
14°  Gli animali porcini, che si crescono dentro l'abitato, quando sono avezzi a danneggiare nelle convicine campagne, il Padrone, che non li cautela con Mangone (?) o legame, è sottoposto alla multa di Carlini cinque, oltre della rifazione del danno.
15°  Chiunque immetterà nel Fiume, Torrenti, o Stagni de' Lini, Canapi, Ginestre, e simili non alla distanza di due miglia dall'abitato, ma meno, sarà soggetto malla multa di Carlini trenta, e giorni tre di prigionia.
Non essendovi altri oggetti a discutersi nella sessione di questo giorno, dopo di essersi dal Segretario data lettura del presente Processo verbale lo stesso è stato sottoscritto.

Fatto a Sammarco il giorno, mese, ed anno come sopra.

Firmato M[ichele] Valentoni sindaco, Bernardo La Regina primo Eletto, Giuseppe Fera D[ecurion]e, Antonio Seta D.e, G[iuseppe] Candela D.e, G[aetano] Fazzari D.e, Nicola Campagna D.e, Gaetano Rinaldi D.e Seg[reta]rio


ELENCO DELIBERAZIONI

REGISTRO DECURIONATO 1819-1944

A cura di Paolo Chiaselotti